Imposta Municipale propria (IMU) - Comune di San Giovanni Lupatoto

Tributi Comunali | Imposta Municipale propria (IMU) - Comune di San Giovanni Lupatoto

Imposta Municipale propria (IMU)

 

Il Consiglio Comunale, in data 19 dicembre 2023, ha approvato la deliberazione n. 51 ad oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024 (L. 27 dicembre 2019, n. 160)", immediatamente eseguibile che ha confermato anche per il 2024 le aliquote in vigore per il 2023.

Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI.

Rispetto allo scorso anno tutte le aliquote IMU sono rimaste invariate

Elenco delle aliquote IMU - clicca sulla Tabella aliquote IMU 2024


ACCONTO 2024

SI RICORDA CHE IL 17 GIUGNO 2024 SCADE IL TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA NUOVA IMU PER TUTTI GLI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE (seconde case, capannoni, negozi, alberghi, uffici, aree edificabili e terreni agricoli).

Il calcolo dell'IMU dovuta in acconto per l'anno 2024 con scadenza il 17/06/2024 si deve eseguire versando il 50% di quanto pagato nel 2023.

 
Nuova IMU su immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado: viene confermata una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione "Comodato gratuito del sito amministrazioni comunali.it"
Nuova IMU Terreni agricoli - Sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) con iscrizione previdenza agricola.
Nuova IMU immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.
 
Esenzione della nuova IMU per le abitazioni principali (ad eccezione di quelle di pregio di tipo signorile A/1, ville A/8 e castelli A/9);
Esenzione dell'IMU alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Esenzione dell'IMU a un unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Fore armate e alle Forze di polizia, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

 

CLICCA QUI PER CALCOLARE LA NUOVA IMU 2024 ON LINE E STAMPARE IL MODELLO F24

 

ATTENZIONE: IL CODICE CATASTALE DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO E' H924          

 

 

COME SI PAGA L’IMU 2024 (INFORMAZIONI AGGIORNATE AL QUADRO NORMATIVO VIGENTE)

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO PER IMMOBILI CATEGORIA A/1, A/8 E A/9) E TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI (comprese aree edificabili e terreni agricoli) - Scadenze, termini e agevolazioni:

Le date di scadenza delle 2 rate dell’IMU saranno:
• Acconto IMU: 17 giugno 2024
• Saldo IMU: 16 dicembre 2024 conguaglio finale
 

COME SI PAGA L’IMU?

Modello di pagamento F24 e i Codici Tributo IMU:
Per consentire il versamento dell’IMU, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo:

• Codice Tributo IMU 3912: per il versamento IMU su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE
• Codice Tributo IMU 3914: per il versamento IMU per i terreni – COMUNE
• Codice Tributo IMU 3916: per il versamento IMU per le aree fabbricabili - COMUNE
• Codice Tributo IMU 3918: per il versamento IMU per gli altri fabbricati – COMUNE
• Codice Tributo IMU 3925: per il versamento IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO
• Codice Tributo IMU 3930: per il versamento IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
• Codice Tributo IMU 3939: per il versamento IMU immobili beni merce – COMUNE

L’importo minimo annuo da versare è pari a € 5,00.

COME SI COMPILA IL MODELLO F24 PER PAGARE L’IMU?

Istruzioni e indicazioni:
L’efficacia operativa di quanto previsto nella Risoluzione n.35/E del 12 aprile 2012 decorre dal 18 aprile 2012. La compilazione del modello F24 va effettuata direttamente dal contribuente avvalendosi anche dell’assistenza fiscale di Caf, Patronati o associazioni di categoria ecc, indicando i codici tributo relativi alla causale del versamento IMU, quindi per esempio se si tratta di abitazione principale e relative pertinenza come box o garage si dovrà indicare il codice Tributo 3912 nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:
 

- Codice ente/codice comune: riportare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet del Dipartimento delle Finanze - Tabella Elenco Codici Catastali Comuni.
Il Codice ente riferito al Comune di San Giovanni Lupatoto è H924
- nello spazio “Ravv.”: barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento (es. pagamento tardivo), si ricorda che in questo caso si dovrà provvedere al pagamento delle sanzioni e degli interessi unitamente all’imposta dovuta.
- nello spazio “Acc”: barrare se il pagamento si riferisce all’acconto, si precisa che il primo acconto IMU dovrà essere versato entro il 16 giugno in base all’aliquota decisa dal comune per l'anno precedente. La misura del pagamento sarà del 50%.
- nello spazio “Saldo”: barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle
- nello spazio “Numero immobili”: indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre)
- nello spazio “Anno di riferimento”: deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
- nello spazio “rateazione”: non deve essere compilato
- nello spazio “Importi a debito versati”: indicare l’importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l’imposta al netto della stessa, da esporre nell’apposita casella in basso a sinistra.

Si ricorda che, dal 2013 se si possiedono immobili diversi dall’abitazione principale o in aggiunta, l’importo dell’IMU dovrà essere versato interamente al COMUNE ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale "D" per i quali la quota che dovrà essere versata allo STATO è pari all'aliquota del 7,6 per mille mentre al COMUNE viene riservata solamente la quota di imposta derivante dall'applicazione di un'aliquota superiore al 7,6 per mille. Ad esempio se il Comune ha fissato per i fabbricati D un'aliquota del 9,6 per mille allo Stato si verserà la parte di imposta fino al 7,6 per mille e al Comune la differenza di imposta tra il 9,6-7,6= (2 per mille) 

 

 

COS’E’ L’IMU
L’IMU, “Imposta MUnicipale propria”, è una nuova imposta comunale introdotta dapprima con gli artt.8, 9 e 14 del D.Lgs.n°23 del 2011, che contiene la disciplina che ha dato origine all’imposta, la cui applicazione è stata successivamente anticipata al 1 gennaio 2012 con l’art.13 del D.L.n°201 6 dicembre 2011, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n°214.

La nuova imposta sostituisce la vecchia ICI e la componente immobiliare dell’IRPEF e delle relative addizionali dovute per gli immobili non locati.
La principale novità introdotta con il D.L.n°201 è che la nuova imposta è applicata a tutti gli immobili, comprese le abitazioni principali e le loro pertinenze.

I soggetti passivi tenuti al pagamento dell’IMU sono il proprietario di immobili o i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La base imponibile su cui viene calcolata l’IMU è la stessa utilizzata per la vecchia ICI, e corrisponde al valore dell’immobile calcolato ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.n°504 del 30 dicembre 1992, vengono però modificati i moltiplicatori assegnati a ciascuna categoria catastale utilizzabili ai fini del calcolo.
 

Sono soggetti all’imposta municipale propria anche le seguenti fattispecie che in precedenza erano esenti dal pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI):

- l’abitazione principale e le relative pertinenze
- i fabbricati rurali (sia abitativi che strumentali)
- le abitazioni assegnate al coniuge in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Per tali immobili la legge ha stabilito il diritto di abitazione per il coniuge assegnatario che diventa soggetto passivo di imposta (art. 4, comma 12 quinquies, D.L. 16/2012)
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, D.Lgs 504/92). In questo caso la norma riconosce la detrazione prevista per l’abitazione principale (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011)
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari (art. 8, comma 4, del D.Lgs 504/92). Anche in questo caso la norma riconosce la detrazione prevista per l’abitazione principale (art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011);
- le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado
- l’abitazione posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata
 

COME SI CALCOLA
Il calcolo dell’IMU si esegue determinando dapprima la base imponibile, applicando a questa l’aliquota base o deliberata dal Comune e rapportando il prodotto alla quota e ai mesi di possesso.
La formula generale è:

Baseimp x Aliq% x Quotaposs x Mesiposs
____________________________________
12

Baseimp = base imponibile
Aliq% = aliquota
Quotaposs = quota di possesso
Mesiposs = mesi di possesso 

 

Calcolo della base imponibile
Il calcolo della base imponibile dipende dalla destinazione d’uso dell’immobile e dalle caratteristiche del possessore. Per i fabbricati iscritti in catasto il calcolo prevede che il valore sia pari alla rendita catastale rivalutata del 5%, moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in dipendenza della categoria catastale:
 

Destinazione d'uso Coefficienti
Residenza (abitazioni)  da A/1 ad A/11 escluso A/10 160
Depositi C/2 160
Box e garage C/6 160
Tettoie 160
Fabbricati ad uso pubblico da B/1 a B/8 140
Laboratori C/3 140
Fabbricati per esercizi sportivi C/4 140
Uffici e studi privati A/10 80
Banche D/5 80

Fabbricati a destinazione industriale da D/1 a D/10 escluso D/5

65 (60 per il 2012)
Negozi C/1 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dal Reddito Dominicale rivalutato del 25% moltiplicato per il coefficiente 135, eventualmente modificato a 110 se il possessore è coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.
La Rendita Catastale o il Reddito Dominicale da prendere in considerazione ai fini del calcolo sono quelli risultanti in catasto al 1° gennaio 2012.

 

Calcolo dell’imposta
L’imposta viene calcolata a partire dalla base imponibile determinata come detto in precedenza, applicando l’aliquota ordinaria o ridotta, eventualmente modificata in aumento o diminuzione da delibera comunale. L’imposta così determinata dovrà poi essere rapportata alla quota di possesso e ai mesi di possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni viene computato per intero.

 

DICHIARAZIONE IMU
 

Con decreto ministeriale del 30/10/2012 (clicca qui) è stato approvato il modello (clicca qui) e le istruzioni (clicca qui) per la compilazione della dichiarazione IMU.
Con decreto n. 35 dell'8/04/2013 è stato prorogato il termine di presentazione della Dichiarazione IMU: dai previsti 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione d'imposta, al nuovo termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio o sono intervenute variazioni ai fini della determinazione d'imposta.

Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2013.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Le dichiarazioni già presentate ai fini dell’imposta Comunale per gli immobili (ICI) valgono anche per l'IMU comprese le dichiarazioni sostitutive per inagibilità presentate fino a tutto il 2011. E’ confermata la normativa che esenta dall'obbligo dichiarativo le compravendite registrate in atti notarili. (art 13, comma 12 ter, del D.L. 201/2011, convertito con la L. 214/2011).

PER ACCEDERE ALLA COMPILAZIONE "ON LINE" DELLA DICHIARAZIONE CLICCA QUI.

Si precisa che la stessa dichiarazione, una volta compilata e stampata, dovrà essere  presentata all'Ufficio TRIBUTI secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.  

 


 


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