TASI - tributo per i servizi indivisibili (abolita dal 2020) - Comune di San Giovanni Lupatoto

Tributi Comunali | TASI - tributo per i servizi indivisibili (abolita dal 2020) - Comune di San Giovanni Lupatoto

TASI - tributo per i servizi indivisibili

 

AVVISO AI CONTRIBUENTI

 

ANNO 2020

Con la Legge di Bilancio 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU 2020.

 

DISPOSIZIONI PER ANNI FINO AL 2019

NOVITA' 2016 valide per il 2017, 2018 e 2019

IMU e TASI su immobili concessi in comodato gratuito a parenti di primo grado (genitori-figli): le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito con riduzione del 50% della base imponibile. Si tratta di una impostazione molto restrittiva in quanto limita le possibilità del comodato gratuito a pochi casi: si deve essere proprietari di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario. In più c'è la condizione che l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) Per ulteriori dettagli consultare la sezione "Comodato gratuito del sito amministrazionicomunali.it"

TASI Abitazione principale: viene eliminata la TASI sull'abitazione principale per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale. Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).

IMU e TASI Immobili locati a canone concordato: per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento.

 

CLICCA QUI PER CALCOLARE LA TASI E L'IMU 2019 E STAMPARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO  

Per agevolare il contribuente nel calcolo del nuovo tributo si allegano le istruzioni che consentono di effettuare autonomamente i calcoli e stampare il modello di pagamento F24 sopra indicato. CLICCA QUI per scaricare le istruzioni. Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi all'Ufficio Tributi del comune ai recapiti sotto indicati.

 

Il Consiglio comunale, in data 11 luglio 2014, ha approvato la deliberazione n. 36  -"Approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" immediatamente eseguibile.

  

 La TASI è un tributo per i servizi indivisibili collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
Il pagamento viene effettuato in autoliquidazione.

 

Chi paga (soggetto passivo)

Il tributo viene pagato da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari ossia fabbricati, compresa l'abitazione principale e aree edificabili.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido, quindi tutti i proprietari insieme tra loro o i detentori insieme tra loro, all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario (o titolare di altro diritto reale) sull'unità immobiliare sono tenuti a versare in diversa misura percentuale, stabilita dal regolamento,

il proprietario (90%)
l'occupante (10%)

entrambi sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria sono cioè tenuti, ognuno per la propria quota, al versamento del tributo.
Dette percentuali sono calcolate applicando le aliquote approvate.
- In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- In caso di separazione o divorzio, il coniuge assegnatario non paga l'Imu ma è tenuto a pagare la Tasi. Egli infatti, è titolare ex lege (art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 16/2012) del diritto di abitazione.

 

Quando si paga

Il versamento dell’imposta per l’anno 2018 deve essere effettuato nei termini sotto indicati:

Acconto: 18 giugno 2018

Saldo: il 17 dicembre 2018

 Nulla è dovuto se il totale del tributo annuo è inferiore ad euro 5,00 (minimo stabilito con regolamento comunale)

 

Come si esegue il versamento

Il versamento è effettuato in autoliquidazione tramite modello F24 oppure tramite apposito bollettino postale.

Si ricorda che il codice Ente del Comune di San Giovanni Lupatoto è H924

I codici tributo per eseguire il versamento sono i seguenti:

3958 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze
3959 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale
3961 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati

 

Come si calcola la base imponibile

Il calcolo della base imponibile è lo stesso utilizzato per il calcolo dell’IMU, ossia per:

a) Fabbricati iscritti in catasto: la base imponibile è ottenuta moltiplicando la rendita catastale, vigente in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, desumibile dalla visura catastale che può essere richiesta solo all’Agenzia del Territorio, rivalutata del 5%, per i relativi moltiplicatori, secondo la seguente formula:
Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore (v. tabella sotto riportata)

 

categoria catastale moltiplicatore
A (eccetto A/10) 160
A/10 80
B 140
C/1 55
C/2 - C/6 - C/7 160
C/3 - C/4 - C/5 140
D (eccetto D/5) 65
D/5 80

  

Aliquote TASI

Testo approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 20 dicembre 2018.

Riepilogo aliquote:

Tipologia di immobile Aliquote TASI 2019
Abitazione principale e pertinenze
(le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7)

ESENTE


Fabbricati rurali ad uso strumentale e "beni merce"
1 per mille
Abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e pertinenze (cd. abitazioni di lusso) e tutti gli altri immobili (altri fabbricati) 1 per mille
Aree edificabili 0 (zero) per mille
Immobili classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito ed assicurazione) 0 (zero) per mille

 

Dichiarazione TASI

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione  relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. 
La dichiarazione TASI deve essere effettuata nei seguenti casi:
- Unità immobiliare e sue pertinenze di civile abitazione, destinata ad alloggio sociale, così come definito dal D.M. 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.
- Unità immobiliare e sue pertinenze adibita ad abitazione, assegnata al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- Da parte dei detentori (inquilini, comodatari, ecc.) ogni volta in cui l'immobile è occupato, per un periodo non inferiore a 6 mesi, da persona diversa dal proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile;
- Da parte del proprietario nei medesimi casi sopra descritti per il detentore, fatto salvo il caso in cui il proprietario, per beneficiare di un'aliquota ridotta, abbia presentatato o debba presentare una dichiarazione sostitutiva (es. contratti di locazione a canone agevolato o immobili concessi in uso gratuito ai parenti di primo grado)

CLICCA QUI PER SCARICARE IL MODELLO DI DICHIARAZIONE TASI 

 

Per agevolare il contribuente nel calcolo del nuovo tributo si allegano le istruzioni che consentono di effettuare autonomamente i calcoli e stampare il modello di pagamento F24 sopra indicato. CLICCA QUI per scaricare le istruzioni. Per qualsiasi informazione o chiarimento rivolgersi all'Ufficio Tributi del comune ai recapiti sotto indicati.

Informazioni e contatti:
Ufficio Tributi
Via Roma 18 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
tel. 045 8290239 - 284 - 234 - 254 - fax. 045 9251163 
email: ufficio.tributi@comune.sangiovannilupatoto.vr.it

Le dichiarazioni TASI, le richieste di rimborso ed ogni altra documentazione possono essere inviate con una delle seguent modalità:
- per posta certificatai all'indirizzo: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it
- per fax: 045 9251163
- per posta: Via Roma 18 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR)
- a mano: presso l'Ufficio Protocollo (o polifunzionale) del Comune

 

 


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