Tassa sui rifiuti (TARI) - Comune di San Giovanni Lupatoto

Tributi Comunali | Tassa sui rifiuti (TARI) - Comune di San Giovanni Lupatoto

Tassa sui rifiuti (TARI)

 

Aspetti generali

la tassa sui rifiuti (TARI) è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che sono a carico dell'utilizzatore degli immobili ed è in vigore dall'anno 2014.

Il servizio TARI comprende la gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, nonchè la gestione dei reclami, le regole di calcolo e le informazioni di pagamento.

 

Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

ai sensi della Deliberazione Arera 444/2019/R/rif sono pubblicati i contenuti informativi minimi, organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza.

Comunicazioni dal Gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti - ESA-com Spa

Comunicazioni dall'Autorità di vigilanza in materia di rifiuti - ARERA

 

Percentuale di raccolta differenziata conseguita nel 2022: 77,90% 

 

GESTORI DEL SERVIZIO e RECAPITI

A decorrere dal 1° gennaio 2020 è stato affidato alla società ESA-com Spa il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani che comprende la raccolta, il trasporto rifiuti e lo spazzamento e lavaggio delle strade.

Recapiti telefonici, postali e di posta elettronica per l'invio delle richiesta di informazioni, segnalazione di disservizi e reclami nonché i recapiti e orari degli sportelli fisici per l'assistenza agli utenti sono presenti sul seguente link (società S.G.L. M;ultiservizi Srl) cui si rimanda per ogni informazione in merito.

Rimangono in carico all'Ufficio Tributi del Comune di San Giovanni Lupatoto sito in Via Roma, n. 18 le attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

L'ufficio tributi è aperto al pubblico nei seguenti giorni e negli orari indicati:

LUNEDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00
MARTEDI' dalle ore 15.30 alle ore 17.30
GIOVEDI' dalle ore 15.30 alle ore 17.30 (solo su appuntamento)
VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 13.00

e si potranno richiedere informazioni o inviare segnalazioni e reclami anche a mezzo telefono, fax o mail:
Tel. 045/8290238-284-254-289   Fax 045/9251163
e-mail: ufficio.tributi@comune.sangiovannilupatoto.vr.it
PEC: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it 

Carta della qualità del servizio (link)

 

Delibera approvazione tariffe, articolazione e regole di calcolo delle tariffe TARI:

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 68 del 29 dicembre 2022, ha apportato alcune modifiche al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) in conformità alla Deliberazione ARERA n. 15/2022 cui si rimanda per ogni informazione in merito all'articolazione e alle regole di calcolo delle tariffe del tributo TARI.

Con deliberazione Consiliare n. 18 del 27 maggio 2022 si è preso atto del Piano Economico Finanziario rifiuti pluriennale 2022-2025 redatto da ESA-Com Spa soggetto gestore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e validato dal Consiglio di Bacino "Verona Sud".

 
Con la deliberazione Consiliare n. 23 del 28 aprile 2023 sono state approvate le Tariffe della TARI per l’anno 2023.
 

Scadenze per il pagamento anno 2023

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28 aprile 2023 sono state fissate le scadenze per il versamento della Tari - tassa sui rifiuti - anno 2023
 

  • 1^ rata: scadenza 16 ottobre 2023 
  • 2^ rata: scadenza 16 dicembre 2023 
  • pagamento in UNICA SOLUZIONE: 16 dicembre 2023

 

 

Modalità di pagamento

l'Ufficio Tributi del Comune invierà ai contribuenti gli avvisi di pagamento compilati per la prima e seconda rata, da versare mediante F24 precompilato (codice Ente H924 e codice tributo 3944) o bonifico bancario:

- a favore di:  COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO
- su conto bancoposta: IBAN: IT 46 D 07601 11700 000096884614
- causale: TARI ANNO 2023 - (nominativo contribuente) 

 

Riduzioni tariffarie

Le riduzioni tariffarie sono previste dai seguenti articoli del regolamento comunale vigente:

Art. 20 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30%;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30%;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%.

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 180 giorni nell’anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 20.

Art. 22 - Riduzioni per l'avvio al riciclo e al recupero in modo autonomo di rifiuti urbani ed in caso di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche

1. Ai sensi del comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall’utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l’utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi fissi del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 30 per cento della quota variabile e verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l’anno successivo o rimborso dell’eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

4. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

5. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 gennaio dell’anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all’agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell’anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

•         copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;

•         copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;

•         copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);

•         copia MUD.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell’anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a)      i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b)      il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;

c)      i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;

d)     i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e)      i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f)       i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

 

6. Ai sensi dell’art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero” si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

7. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 2 anni. L’utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l’utente tenendo conto dell’organizzazione del servizio e dell’impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l’integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

8. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune, con le modalità di cui al precedente comma 5, entro il termine del 30 giugno di ogni anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell’opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 2 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell’inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall’inizio dell’occupazione o della detenzione dei locali/aree, con decorrenza dall’anno successivo.

9. Qualora l’utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 8, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

10. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall’anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all’agevolazione medesima.

11. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola che producono rifiuti simili analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita istanza per avvalersi del servizio con le modalità di cui ai precedente comma 8 del presente articolo.

Art. 23 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40 per cento.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

3. Si applica una riduzione del 30% alla parte variabile della tariffa di riferimento per le attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un’alterazione della viabilità veicolare e pedonale a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche i cui lavori si protraggono per oltre 6 mesi.

4. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell’utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta.

Art. 24 - Agevolazioni.

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
a) riduzione del 40 per cento nella parte fissa e nella parte variabile nei confronti dei nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100%, bisognoso di assistenza continua. In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a Euro 41.316,55. Per ottenere la riduzione gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo contenente un’autocertificazione redatta in conformità del D.P.R. n. 445/2000, allegando apposita documentazione rilasciata dagli organi competenti che certifichi l’invalidità del componente familiare e dichiarazioni dei redditi dell’intero nucleo familiare;
b) riduzione del 100 per cento nella parte fissa e nella parte variabile per i nuclei familiari i cui componenti siano tutti in età non lavorativa (almeno 65 anni) oppure permanentemente invalidi al lavoro, ed il cui reddito complessivo, derivante solo da pensione e dall’eventuale abitazione di proprietà, con relative pertinenze realizzatosi nell’anno precedente a quello di riferimento, non superi i minimi delle pensioni INPS;
c) riduzione del 100 per cento nella parte fissa e nella parte variabile per i nuclei familiari così composti:
- uno o più componenti siano portatori di handicap riconosciuti al 100% oppure siano minorenni iscritti alla scuola dell’obbligo o superiore;
- l’altro componente sia un adulto maggiorenne che abbia una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad Euro 6.000;
d) riduzione del 100 per cento nella parte fissa e nella parte variabile per le abitazioni principali e le relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di assistenza economica continuativa da parte del Comune. L'esonero di cui trattasi è accordato in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali, attestante la sopraindicata circostanza;
e) riduzione del 100 per cento nella parte fissa e nella parte variabile per i locali e le aree adibiti a servizio per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

E’ facoltà della Giunta Comunale definire con propri atti deliberativi esenzioni o riduzioni per particolari situazioni o categorie di contribuenti, quali giovani imprenditori, nuove attività, giovani coppie e famiglie numerose.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma gli interessati devono presentare domanda su apposito modulo contenente un’autocertificazione redatta in conformità del D.P.R. n. 445/2000 entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, allegando apposita documentazione reddituale (modello 730, Unico, ISEE, CUD, ecc.) e sanitaria rilasciata dagli organi competenti.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell’articolo 20 in materia di decorrenza dei benefici.

4. Ai sensi del comma 660 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. e-ter) del D.L. n. 16/2014, convertito dalla Legge n. 68/2014, le agevolazioni di cui al presente articolo sono soggette ad apposita autorizzazione di spesa e sono coperte attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità del Comune.

Art. 25 - Riduzioni per le utenze non domestiche in situazioni di chiusura forzata dell'attività e cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si verifichino situazioni eccezionali, emergenze sanitarie e/o epidemiologiche, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate porzioni di territorio, tali per cui l'utenza non domestica subisca un blocco con chiusura forzata parziale/totale delle relative attività per effetto di disposizioni normative emanate dalle Autorità competenti, provvedimenti delle autorità statali, regionali e/o comunali, il tributo è dovuto in misura ridotta mediante applicazione di fattori di correzione (a riduzione) sulla parte variabile della tariffa, al fine di tener conto del principio “chi inquina paga”, sulla base della minore presunta quantità di rifiuti producibili e proporzionalmente ai giorni di effettiva chiusura delle attività economiche tenuto conto dei provvedimenti emanati dall'Autorità di vigilanza.

2. Ai sensi del comma 660, dell’articolo 1, della Legge n. 147/2013, le riduzioni di cui al presente articolo sono soggette ad apposita autorizzazione di spesa e sono coperte attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità del Comune.

3. Le diverse riduzioni e/o agevolazioni, ad eccezione di quella prevista dal presente articolo, non sono cumulabili.

 

Informazioni per l'accesso a riduzioni/agevolazioni

I moduli per richidere le riduzioni/agevolazioni sopra descritte sono scaricabili nell'apposita sezione "MODULISTICA" (link) e allegati anche alla presente scheda (fondo pagina).

 

Informazioni per ritardato od omesso pagamento

In caso di ritardato od omesso pagamento alle scadenza stabilite il contribuente dovrà rivolgersi all'ufficio tributi per il calcolo della somma dovuta che tenga conto della maggiorazioni per sanzioni ed interesse di legge e per richiedere una eventuale rateazione del debito.

 

Informazioni per ricezione documenti in formato elettronico

E' possibile richiedere l'invio tramite mail degli avvisi di pagamento TARI presentando apposita richiesta tramite compilazione ed invio del modulo di cui al seguente (link)

 

 

 

 

 


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