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Cambio di residenza

Testo

 

Cos'è

Dichiarazione anagrafica di trasferimento di residenza all'interno del Comune di San Giovanni Lupatoto, oppure con provenienza da un altro comue, dall'estero o verso l'estero. La legge prevede un termine di 20 giorni, dal trasferimento della dimora abituale nell’abitazione presso cui si chiede la residenza, per compiere le prescritte dichiarazioni.

 

Accedi al servizio

Le dichiarazione possono essere presentate:

- on line, se hai lo Spid o la CIE tramite l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) ⇒ACCEDI

- recandosi personalmente agli sportelli dell'Ufficio Anagrafe. Il cittadino può scegliere se recarsi direttamente agli sportelli (senza appuntamento) oppure è possibile prenotare un appuntamento al seguente link (la prenotazione garantisce un accesso prioritario al servizio) ⇒ACCEDI

-per via telematica: inviando una PEC al seguente indirizzo protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it oppure una MAIL al seguente indirizzo municipio@comune.sangiovannilupatoto.vr.it

 

Per chi non usa la procedura web

Modulo cambio residenza

•il modulo di dichiarazione di residenza, compilato in ogni sua parte con l’indicazione dell’indirizzo (numero civico, interno, piano, scala);
•fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza;
•firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza;
•documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi in Modulistica).
•dimostrazione del titolo di occupazione legittima dell’immobile:
- compilando accuratamente l’apposita sezione del modulo di dichiarazione di residenza;
- allegando eventualmente copia del titolo di occupazione (rogito notarile,contratto di locazione, di comodato, usufrutto);
- in tutti i casi in cui il richiedente la residenza sia persona diversa dal proprietario/usufruttuario o dal titolare del contratto di locazione o comodato: specificare il titolo posseduto e allegare la documentazione che lo comprovi (es.dichiarazione sostitutiva a firma del proprietario dell’immobile relativa all’occupazione legittima dell’alloggio (scaricabile in fondo a questa pagina); dichiarazione sostituiva del titolare del contratto di locazione (scaricabile in fondo a questa pagina); dichiarazione dell’ATER; ecc.)
•Le dichiarazioni di residenza relative a minori possono essere presentate da chi ne esercita la potestà o la tutela. Pertanto se il trasferimento riguarda un minore con uno solo dei genitori, va presentata la dichiarazione sostitutiva di dimora del minore resa dall’altro genitore (scaricabile in fondo a questa pagina).


Tempi e scadenze

La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).
Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate".
Il cittadino proveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza sarà l'Ufficio Anagrafe del Comune a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso i messi comunali all’accertamento del requisito dell'effettiva dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (cd. silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.
Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

 

Casi particolari

- Chi si trasferisce presso le Forze Armate o presso un Istituto deve presentarsi all'Ufficio Anagrafe con una dichiarazione sottoscritta dal responsabile della convivenza o dell'Istituto, che attesti l'effettiva presenza dell'interessato nella struttura stessa.

- In seguito al matrimonio la residenza non viene modificata d'ufficio, pertanto i coniugi resteranno iscritti al medesimo indirizzo. Chi cambia residenza per matrimonio, deve presentarsi con il coniuge all'Ufficio Anagrafe per istruire la pratica facendo una richiesta congiunta.

- Il richiedente cittadino italiano, che intende trasferire la residenza all'estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all'estero direttamente al Consolato, oppure, prima di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il presente modello. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere da dichiarazione di espatrio. Il Consolato invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione all'Aire (anagrafe degli italiani residenti all'estero). La cancellazione dal registro della popolazione residente (Apr) e l'iscrizione all'Aire, in tal caso, decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare. Se entro un anno il comune non riceve dal Consolato la richiesta di iscrizione all'Aire, sarà avviato il procedimento di cancellazione del richiedente per irreperibilità. Se invece la richiesta di iscrizione all'Aire viene presentata direttamente al Consolato, come consentito dalla vigente normativa, questa comporterà l'automatica cancellazione dal registro della popolazione residente. La cancellazione dall'Apr e l'iscrizione Aire saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (Cons01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso.

 

Modulistica

 

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