Addizionale comunale all'IRPEF - Comune di San Giovanni Lupatoto

Tributi Comunali | Addizionale comunale all'IRPEF - Comune di San Giovanni Lupatoto

Addizionale comunale all'IRPEF

 

Storia dell'Addizionale
L'addizionale è stata istituita con il Decreto legislativo n. 360 del 30 settembre 1998, che prevedeva un'aliquota massima dello 0,50% da scaglionare in 3 anni a decorrere dal 1999. Dal 1 gennaio 2007, con la legge finanziaria, l'aliquota massima è stata elevata allo 0,8%.

L'Addizionale a San Giovanni Lupatoto
Il Comune di San Giovanni Lupatoto ha applicato l'addizionale a decorrere dal 2002 con un'aliquota dello 0,2%. Nel 2004 è stata stabilita un'aliquota dello 0,4% che è stata confermata negli anni successivi fino al 2012.

Per l'anno 2013 il Consiglio Comunale ha approvato, con Deliberazione n. 77 del 28 novembre 2013, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, modulandola in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale, come di seguito specificato:

 

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA
da 0 fino a 15.000 euro 0,50
da 15.001 a 28.000 euro 0,65
da 28.001 a 55.000 euro 0,75
da 55.001 a 75.000 euro 0,78
oltre 75.000 euro 0,80

 

ed è stata introdotta, inoltre, una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 12.000,00 euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138.

Le medesime aliquote sono state confermate per il 2014.

Nel 2015 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 32 del 14/05/2015, ha modificato le aliquote nella seguente misura:

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA
da 0 fino a 15.000 euro 0,45
da 15.001 a 28.000 euro 0,64
da 28.001 a 55.000 euro 0,74
da 55.001 a 75.000 euro 0,77
oltre 75.000 euro 0,79

ed è stata confermata la soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a 12.000,00 euro, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138.

Le medesime aliquote e soglia di esenzione sono state confermate anche per gli anni 2016 (con delibera del Commissario Straordinario n. 25 del 11/02/2016), 2017 (con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 19/12/2016) e 2018 (con delibera del Consiglio Comunale n. 58 del 26/10/2017).

Per l'anno 2019, con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 29/11/2018 sono state confermate le aliquote mentre la soglia di esenzione è stata aumentata ad euro 13.000,00.-, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Per l'anno 2020, con delibera del Consiglio Comunale n. 57 del 20/11/2019 sono state confermate le aliquote mentre la soglia di esenzione è stata aumentata ad euro 14.000,00.-, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Per l'anno 2021, con delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 19/01/2021 sono state confermate le aliquote mentre la soglia di esenzione è stata aumentata ad euro 15.000,00.-, fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Nel 2022 il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 14 del 29/04/2022, al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ha modificato gli scaglioni e le aliquote come segue:

SCAGLIONI DI REDDITO ALIQUOTA
da 0 fino a 15.000 euro 0,45
da 15.001 a 28.000 euro 0,64
da 28.001 a 50.000 euro 0,74
oltre 50.000 euro 0,77

ed è stata confermata la soglia di esenzione per i redditi imponibili fino ad euro 15.000,00.- fermo restando che al di sopra di detto limite l'addizionale verrà applicata sull'intero reddito imponibile.

Chi deve pagare
Essa è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1 gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale. E' calcolata applicando l'aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), al netto degli oneri deducibili riconosciuti.

L'Addizionale per i redditi da lavoro dipendente
Per i redditi da lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente, l'addizionale è trattenuta dai sostituti d'imposta. L'importo è indicato nella certificazione unica (CUD) rilasciata dallo stesso sostituto.

L'acconto ed il saldo
L'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Finanziaria 2007", prevede che l'Addizionale Comunale all'IRPEF venga versata in acconto ed a saldo unitamente al saldo dell'IRPEF.
L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale, ottenuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale al reddito imponibile dell'anno precedente. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, a partire dal mese di marzo.
Il saldo viene invece determinato con le operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate.

Modalità di versamento per i soggeti privati
I soggetti privati effettuano il versamento dell'addizionale comunale IRPEF, in acconto ed a saldo, tramite il mod. F24, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate associati al codice catastale del comune, che per San Giovanni Lupatoto è H924.

Modalità di versamento per i soggeti pubblici
Gli Enti Pubblici effettuano il versamento tramite girofondo sul conto 0061972 di Tesoreria Unica presso la Banca d'Italia.

Rimborsi
Le domande di rimborso relative all'addizionale comunale IRPEF devono essere presentate agli uffici locali dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, competenti per territorio.

Altre Informazioni Utili
Le aliquote deliberate dagli altri comuni d’Italia sono reperibili nel sito ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Per ulteriori informazioni sulla compilazione del mod. F24 è possibile consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate.

 

 


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