ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO ART. 5, COMMA 2, D. LGS. n. 33/2013 - Comune di San Giovanni Lupatoto

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ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

L'accesso civico generalizzato "è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...) nel rispetto  dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti”.

L’accesso civico generalizzato ha lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, intendendo, altresì,  promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico.

L’esercizio di tale diritto non richiede la titolarità di situazioni giuridiche soggettive e non ne costituisce condizione di ammissibilità la sussistenza di una interesse diretto, concreto ed attuale.

Presentazione dell'Istanza

L'accesso civico generalizzato può essere esercitato da chiunque, non risultandone presupposti la cittadinanza o la residenza nel territorio dello Stato.

L'istanza può essere presentata mediante le seguenti modalità:

  • Tramite deposito all'Ufficio protocollo;
  • Tramite PEC all'indirizzo: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it;
  • Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune San Giovanni Lupatoto – via Roma 18 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR).

 

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere sottoscritta ed inoltrata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Non risulta, invece, necessario allegare copia del documento di identità qualora l'interessato trasmetta l'istanza dalla propria casella di posta elettronica certificata o la sottoscriva con firma digitale.

Contenuto dell'istanza

È necessario individuare i dati, le informazioni o i documenti che si desidera richiedere. Sono, infatti, inammissibili le richieste nelle quali l’oggetto sia talmente vago da non permettere di identificare la documentazione di interesse, oppure laddove la predetta richiesta risulti manifestamente irragionevole.

Termini

L'Amministrazione provvede entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Se l'Amministrazione individua soggetti controinteressati, cui possa derivare un pregiudizio concreto dalla diffusione dei dati e dei documenti richiesti, in ordine alla protezione dei dati personali, alla libertà e segretezza della corrispondenza e ad interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica ne dà comunicazione agli stessi con conseguente sospensione dei termini.

I controinteressati possono produrre motivata opposizione entro 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. Trascorso questo termine l’Amministrazione decide sull’istanza, dandone relativo avviso ai soggetti controinteressati. Nel caso in cui sia stata prodotta un’opposizione, il rilascio di quanto richiesto non potrà avvenire prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione.

Esclusione e Limiti

Art. 5 bis Esclusioni e limiti all'accesso civico D.Lgs. n. 33/2013

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Istanza di Riesame

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato nel termine di venti giorni.

In alternativa alla richiesta di riesame il richiedente può presentare ricorso al Difensore Civico competente per territorio, provvedendo mediante notifica anche all'Amministrazione.

Il Difensore Civico deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e se ritiene illegittimo il diniego o il differimento deve informare il richiedente e comunicarlo all’Amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito.

La decisione dell’Amministrazione, o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché la decisione del Difensore Civico, possono essere impugnate di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

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