ACCESSO DOCUMENTALE ART. 22 L. n. 241/1990 - Comune di San Giovanni Lupatoto

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ACCESSO AD ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI – L. n. 241/1990

L’accesso agli atti disciplinato dall’art. 22 L. n. 241/1990 consiste nel “diritto degli interessati di prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi”.

Possono richiedere l'accesso ad atti e documenti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale collegato ad una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.

Presentazione dell'Istanza

Le modalità di accesso ad atti e documenti dipendono dalla riservatezza del contenuto e dalla presenza di altre persone interessate.

  • Accesso informale (richiesta verbale)

Se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati, il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, ossia mediante semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o possiede stabilmente il documento.

La valutazione sull'ammissione dell'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.

  • Accesso formale (richiesta scritta)

Qualora fosse necessario compiere una valutazione più approfondita concernente l'interesse manifestato dal richiedente e la presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso.

Art. 25 L. n. 241/1990

“Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente”.

L'istanza può essere presentata mediante le seguenti modalità:

  • Tramite deposito all'Ufficio protocollo;
  • Tramite PEC all'indirizzo: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it;
  • Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune San Giovanni Lupatoto – via Roma 18 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR).

 

La richiesta di accesso documentale deve essere sottoscritta ed inoltrata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità. Non risulta, invece, necessario allegare copia del documento di identità qualora l'interessato trasmetta l'istanza dalla propria casella di posta elettronica certificata o la sottoscriva con firma digitale.

Contenuto dell'istanza

Condizione di ammissibilità della istanza di accesso documentale è l’assolvimento dell’onere concernente la sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso.

Termini e Riesame

Art. 25, comma 4 L. n. 241/1990

“Decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell’accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell’articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione”.

Esclusione e Limiti

Non è possibile chiedere l'accesso a:

  • Documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi;
  • Documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
  • Documentazione inerente l’attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione;
  • Documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;
  • Documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato espressamente vietato l’accesso con specifico provvedimento
  • Documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal Comune;
  • Documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell’operato del Comune;
  • Documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e di gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. È comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti imposti dalla normativa in tema di tutela della riservatezza dei dati.

 

Art. 24, comma 7, L. n. 241/1990

“Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.

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