ACCESSO CIVICO ART. 5, COMMA 1 D.LGS. n. 33/2013 - Comune di San Giovanni Lupatoto

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ACCESSO CIVICO
L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 33/2013

"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Presentazione dell'Istanza

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della trasparenza.

Art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013

"L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informaizoni o i documenti richiesti e non richiede motivazione".

L'istanza può essere presentata mediante le seguenti modalità:

  • Tramite deposito all'Ufficio protocollo;
  • Tramite PEC all'indirizzo: protocol.comune.sangiovannilupatoto.vr@pecveneto.it;
  • Tramite posta ordinaria all’indirizzo: Comune San Giovanni Lupatoto – via Roma 18 - 37057 San Giovanni Lupatoto (VR).

 

Responsabile della Trasparenza

Dott. Alessandro De Pascali – Segretario generale

tel. segreteria 0458290224/263/222
Il Responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia, e ne informa il richiedente.
Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al richiedente e al Responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Qualora il dato richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, il Dirigente ne dà comunicazione al richiedente ed al Responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Titolare del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2, commi 9 bis e 9 ter, L. n. 241/1990

Dott. Alessandro De Pascali – Segretario generale

tel. segreteria 0458290224/263/222

Termini

Nel caso in cui il Dirigente responsabile della pubblicazione ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web www.comune.sangiovannilupatoto.vr.it, quanto richiesto, e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Istanza di Riesame

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dal comma 6 del D.Lgs. n. 33/2013, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato nel termine di venti giorni.

In alternativa alla richiesta di riesame il richiedente può presentare ricorso al Difensore Civico competente per territorio, provvedendo mediante notifica anche all'Amministrazione.

Il Difensore Civico deve pronunciarsi entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso e se ritiene illegittimo il diniego o il differimento deve informare il richiedente e comunicarlo all’Amministrazione. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore Civico, l’accesso è consentito.

La decisione dell’Amministrazione, o, in caso di richiesta di riesame, la decisione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché la decisione del Difensore Civico, possono essere impugnate di fronte al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104/2010).

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